TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006.       Identico.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.       Identico.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 173.755 euro per l'anno 2007, di 169.020 euro per l'anno 2008 e di 173.755 euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.       1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 173.755 euro per l'anno 2008, di 169.020 euro per l'anno 2009 e di 173.755 euro annui a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Pag. 3
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
Art. 4.
(Entrata in vigore).
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       Identico.